Fondazione Noi siamo qui - We're Here ETS
Guarda lontano, e anche quando credi di guardare lontano, guarda ancora più lontano. (B-P)
 

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Su
Statuto
Atto Costitutivo
Autovalutazione

Statuto della Fondazione
Noi siamo qui – We’re Here ETS


Indice

ART. 1 - COSTITUZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO E DENOMINAZIONE
ART. 2 - ORIGINE E COLLOCAZIONE
ART. 3 - SEDE
ART. 4 - SCOPI E ATTIVITÀ
ART. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
ART. 6 - PATRIMONIO
ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE
ART. 9 - FONDATORI
ART. 10 - PARTECIPANTI
ART. 11 - DECADENZA E RECESSO
ART. 12 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE
ART. 13 - ASSEMBLEA
ART. 14 - DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 16 - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE
ART. 17 - IL DIRETTORE GENERALE
ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO
ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ART. 20 - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
ART. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO
ART. 22 - OBBLIGHI IN ATTESA DEL RICONOSCIMENTO


ART. 1 - COSTITUZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO E DENOMINAZIONE
1.1 È costituita una Fondazione a tempo indeterminato denominata “Fondazione Noi siamo qui – We’re Here ETS”.
1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Noi siamo qui – We’re Here ETS”.


ART. 2 - ORIGINE E COLLOCAZIONE
2.1 La “We’re Here” (Noi siamo qui) è una goletta di pescatori che, nel celebre racconto di R. Kipling, Capitani Coraggiosi, salva un ragazzo ricchissimo, arrogante e maleducato, caduto da un lussuoso transatlantico, mentre era in viaggio dall’America all’Europa per completare la sua educazione. Qualcuno diceva che l’educazione di questo ragazzo non era mai iniziata. Su questa goletta, prima di tornare a casa, egli imparò molte cose. Nella vita quotidiana a contatto con gli altri pescatori, farà un’esperienza di rapporti umani, d’amicizia e di solidarietà, che facendogli deporre la superbia, gli fanno scoprire il vero senso della vita, restituendolo alla sua famiglia, trasformato in una persona migliore.
2.2 La Fondazione “Noi siamo qui – We’re Here ETS” nasce dallo spirito di solidarietà nei confronti dei bambini e delle famiglie in condizioni svantaggiate e dalla convinzione della ricchezza pedagogica e sociale dei valori familiari. Lo stupore di fronte alla nascita dei bambini e la gioia della partecipazione all’esperienza della loro crescita, ha prodotto negli associati una sensibilità particolare nei confronti della condizione dei minori e, allo stesso tempo, la consapevolezza, che il sistema familiare avesse delle risorse relazionali, affettive e educative, di quantità e di qualità tali, da potere essere impiegate, con reciproco vantaggio, come valore e risorsa per se stessi e per gli altri. Un potenziale della famiglia, ancora più formidabile, quando questa non si chiude in se stessa, ma si pone con un atteggiamento aperto, disposta a scoprire ed accogliere gli altri e a vivere le esperienze di relazione con il mondo, con persone e paesi nuovi come occasione di crescita e arricchimento spirituale.
2.3 Questa Fondazione costituisce la continuazione della “Libera Associazione Sociale Noi siamo qui – Were Here ONLUS”, fondata il giorno 24 luglio 2004, in Ponte Taro, Fontevivo (PR) e successivamente perfezionata, il 30/08/2005 a Parma, come “Noi siamo qui – We’re Here - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, con atto pubblico registrato al Repertorio n. 6819, Raccolta n. 1023, Allegato A. In questa prospettiva la Fondazione, fa proprio il patrimonio umano, esperienziale ed economico della precedente Associazione Noi siamo qui – We’re Here, ONLUS dalla quale diviene.
 

ART. 3 – SEDE E DURATA
3.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La Fondazione ha durata illimitata.
 

ART. 4 - SCOPI E ATTIVITÀ
4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali secondo le disposizioni dell’articolo 1 (Principi generali e finalità), primo e secondo comma, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e successive modifiche;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), e successive modifiche e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale contemplate in questo articolo;
f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
g) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
h) alloggio sociale, secondo le disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), e successive modifiche, e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone in favore delle quali la Fondazione opera.
4.2 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 d.lgs. n. 117/2017.
4.3 La fondazione ispira la sua attività esclusivamente ai contenuti della solidarietà ed ha per scopo principale la cura e il sostegno dei minori e delle famiglie in difficoltà cioè di minori e famiglie svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
4.4 Per il perseguimento del suo fine istituzionale l’Ente potrà svolgere, sempre esclusivamente a favore di minori o famiglie in condizioni svantaggiate le seguenti attività:
- la gestione di strutture e servizi residenziali e semi-residenziali per minori, cioè di strutture socio-assistenziali per minori, ai sensi della Direttiva di cui al D.G.R. n. 564/2000;
- la gestione di strutture e servizi residenziali e semi-residenziali rivolti a persone privi di reti familiari e o in condizione di fragilità sociale, offrendo loro una accoglienza residenziale e un sostegno relazionale e materiale di carattere familiare, nonché valorizzandone e sostenendone le responsabilità familiari, ai sensi Legge 8 novembre 2000, n. 328 (art. 22, comma: d ed e), (art. 16).
- la realizzazione di interventi di sostegno nelle scuole, nei quartieri, nei luoghi informali di aggregazione ed educazione;
- la realizzazione di sportelli di ascolto del disagio giovanile e familiare;
- la creazione di gruppi e di attività di auto-aiuto;
- collaborazioni con servizi sociali;
- l’instaurazione di collaborazioni con organizzazioni ed enti pubblici e/o privati, comunitari e/o extracomunitari e/o del sud del mondo, volte alla realizzazione delle attività di sostegno destinate a minori, giovani e famiglie anche di quei paesi.
4.5 Essa potrà, quale attività accessoria, promuovere la formazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
4.6 La Fondazione, pertanto:
I) sostiene minori e famiglie in difficoltà con lo scopo di potenziarne le capacità e l’autonomia, al fine ultimo di migliorarne la qualità della vita;
II) promuove l’integrazione sociale dei minori e delle famiglie in difficoltà con lo sviluppo di una rete di servizi orientati all’inserimento;
III) favorisce e gestisce direttamente e indirettamente la creazione di comunità residenziali e semi-residenziali e di centri diurni di accoglienza anche al fine di migliorare le condizioni di vita delle famiglie coinvolte;
IV) promuove la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata a finanziare le predette attività;
V) promuove direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da erogare, insieme al denaro che si ricava dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità;
VI) promuove la diffusione della cultura del rispetto dei minori e delle famiglie in difficoltà, sensibilizza il pubblico sull’importanza di interventi mirati e individuali mediante servizi, convegni e conferenze in istituzioni pubbliche e private, informazioni via web e nelle diverse forme di comunicazione su internet e mediante la produzione e la diffusione d’iniziative editoriali sull’argomento;
VII) sostiene anche l’attività di ricerca nel campo delle neuroscienze.
4.7 La Fondazione, in particolare, promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sociale, la formazione degli operatori e la tutela dei diritti civili dei minori e delle famiglie affinché sia garantito loro il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.
4.8 La Fondazione si propone anche:
1) lo studio e la diffusione di conoscenze, d’idee e di orientamenti culturali atti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati prima e il senso di responsabilità individuale nella costruzione del futuro dei minori e delle famiglie in difficoltà;
2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori della Fondazione;
3) la diffusione d’idee che favoriscano la soluzione dei problemi dei minori e delle famiglie in difficoltà, anche mediante l’utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;
4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e d’istituti universitari per rendere più efficace l’azione educativa e formativa dei minori e delle famiglie in difficoltà;
5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose, siano esse pubbliche o private;
6) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con i privati, inclusi la promozione e la gestione di strutture di accoglienza;
7) la promozione di attività di beneficenza e di sostegno economico;
8) la promozione e la formazione delle figure degli amministratori di sostegno e dei tutori nominati dall’autorità giudiziaria;
9) la promozione della parità di trattamento e della tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di minori e famiglie in difficoltà;
10) l’organizzazione di convegni, incontri e di dibattiti nelle scuole, nelle università e in altre strutture aperte al pubblico sui problemi dei minori e delle famiglie;
11) la collaborazione con le istituzioni per elaborare e attuare progetti di formazione e di solidarietà sociale;
12) il supporto a iniziative delle amministrazioni pubbliche connesse alle attività della Fondazione.
4.9 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà compiere ogni opportuno atto e stipulare contratti necessari al proprio funzionamento e per il finanziamento delle operazioni deliberate.
4.10 La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi anche delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori, dei partecipanti e di terzi.
4.11 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale che possono essere anche fondatori e partecipanti.
 

ART. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
5.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
5.2 In particolare, senza esclusione di altre operazioni e contratti, la Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà raccordare la propria attività, nell’ambito di iniziative nei settori di cui al precedente articolo tre, con quella di eventuali altri enti che abbiano analoghe finalità, anche con la partecipazione a istituzioni e organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di progetti specifici.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:
a) assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, istituire trust, acquistare immobili in proprietà e in diritto di superficie e stipulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
b) amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga;
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività e di studi e consulenze specifiche;
d) partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali e internazionali che attengano alla propria attività;
e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della fondazione;
g) curare attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall’ente o da essa affidata a università e a enti di formazione di alto valore;
h) svolgere, in modo accessorio o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti editoriali e di audiovisivi in genere e di diffusione di idee e di programmi tramite internet;
i) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5.3 I rapporti tra la Fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge o da apposito regolamento adottato.
5.4 È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle a queste direttamente connesse, quali, per mera esemplificazione, quelle differenti da quelle contenute in questo articolo.
La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e degli altri enti di cui all’articolo 4, secondo comma, del d.lgs. n. 117/2017.
 

ART. 6 - PATRIMONIO
6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:
A) dal fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata Associazione Noi siamo qui – We’re Here ONLUS, e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
 

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO
7.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l’assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo Settore. Quando particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
7.3 Copia del bilancio di esercizio, insieme al verbale dell’Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
7.4 Il bilancio, se la Fondazione avrà ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e, se avrà ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000,00, dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.
7.5 Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
7.6 Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta secondo le prescrizioni dell’articolo 20 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
7.7 Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
7.8 Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
7.9 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di amministrazione.
7.10 Si applica la disciplina prevista dall’art. 14 (Bilancio sociale) del decreto legislativo 117/2017.
7.11 L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 (Attività diverse) del decreto legislativo 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7.12 I bilanci, preventivo e consuntivo devono, in particolare, essere redatti secondo i seguenti criteri:
a) obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano eseguite a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
c) divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;
d) divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie che superino di quattro punti il tasso ufficiale di sconto;
e) divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari e stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche di settore.
7.13 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
7.14 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.
 

ART. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE
8.1 I membri della Fondazione si dividono in:
— Fondatori;
— Partecipanti.
8.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.
 

ART. 9 - FONDATORI
9.1 Sono Fondatori gli associati di “Noi siamo qui – We’re Here ONLUS” nel momento della sua trasformazione in fondazione.
 

ART. 10 - PARTECIPANTI
10.1 Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.
10.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
10.3 L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
10.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
10.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Organo di Controllo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
 

ART. 11 - DECADENZA E RECESSO
11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
11.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
— apertura di procedure di liquidazione;
— fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
11.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
11.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.
11.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell’art. 11.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive dell’Assemblea.
 

ART. 12 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE
12.1 Sono organi della Fondazione:
— l’Assemblea;
— il Consiglio di Aministrazione;
— l’Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti;
— il Presidente.
12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.
12.3 È facoltà dell’Assemblea prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze delle persone che ricoprono cariche sociali. In ogni caso tutti i titolari di cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell’interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) del decreto legislativo n. 117/2017.
12.4 L’elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
12.5 È vietata la corresponsione ai membri degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni dal d.P.R. 10 ottobre 1994, n° 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239, convertito nella legge 3 agosto 1996, n° 336 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni.
 

ART. 13 - ASSEMBLEA
13.1 L’Assemblea è composta dai fondatori e dai partecipanti che prendono parte alla Fondazione. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.
13.2 L’assemblea decide la programmazione delle attività da tenersi nell’anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari.
13.3 All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) approvare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;
b) eleggere i membri dell’Organo di controllo;
c) deliberare sulle direttive di ordine generale della Fondazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
d) deliberare l’ammontare dei compensi degli organi della Fondazione;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dai partecipanti che prendono parte alla Fondazione;
f) nomina tra i suoi componenti i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente della Fondazione, che presiede anche il Consiglio, e ne può modificare il numero.
 

ART. 14 - DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
14.1 L’Assemblea è costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta almeno la metà più uno dei fondatori e dei partecipanti con diritto al voto.
14.2 Nelle successive convocazioni essa è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
14.3 L’adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
14.4 Hanno diritto di partecipazione all’Assemblea tutti i fondatori e i partecipanti regolarmente iscritti.
14.5 L’Assemblea si può svolgere anche in audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il presidente e il segretario dell’Assemblea che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.
14.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall’Assemblea.
14.7 I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario nominato dalla stessa Assemblea su proposta del Presidente.
14.8 Il Presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiedere l’assistenza di un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea.
14.9 L’Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei fondatori e dei partecipanti e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.
14.10 Ogni fondatore e ogni partecipante alla Fondazione ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega scritta.
14.11 La delega può essere conferita soltanto a fondatori e a partecipanti.
14.12 Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.
14.13 L’assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.
14.14 Le deliberazioni dell’Assemblea che pregiudicano i diritti di una delle due categorie di fondatori e partecipanti devono essere approvate anche dall’Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
 

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
15.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente. Ad esclusione dei primi nominati con la delibera di trasformazione, essi sono nominati dall’Assemblea tra i componenti dell’organo assembleare.
15.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri, escluso il Presidente, restano in carica fino all’approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
15.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.
15.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.
15.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
15.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
15.7 I membri del Consiglio di Amministrazione prestano la loro attività gratuitamente e hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate se, alla loro nomina, l’Assemblea non ha deliberato, nei limiti stabiliti dall’ultimo comma dell’articolo undici, la corresponsione di emolumenti.
15.8 I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all’attività dell’organo in modo attivo e personale.
15.9 Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’ente o al buon corso dell’attività.
15.10 I componenti il Consiglio di amministrazione devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
15.11 I componenti il Consiglio di amministrazione, in ragione delle disposizioni degli articoli 2392 (Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di Responsabilità), 2393-bis (Azione sociale di Responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2395 (Azione individuale del socio e del terzo) e 2409 (Denunzia al tribunale) del Codice Civile, rispondono verso la Fondazione, i creditori della Fondazione e i terzi.
15.12 Si applica in ogni caso la disposizione dell’art. 2475-ter (Conflitto d’interessi).
15.13 I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di compiere, nei modi specificati in un successivo regolamento, attività di indirizzo della Fondazione e di sorveglianza sulle attività svolte dagli organi statutari.
15.14 I membri del Consiglio non possono farsi rappresentare nell’attività decisionale.
15.15 Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
15.16 Gli amministratori devono porre in essere gli adempimenti previsti nel sesto e nel settimo comma dell’articolo 26 (Organo di amministrazione) del decreto legislativo n. 117/2017.
15.17 Le convenzioni tra la Fondazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 56 (Convenzioni), primo comma, del decreto legislativo 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche i modi di attuazione e sono stipulate dal Presidente della Fondazione, quale suo legale rappresentante.
15.18 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede della Fondazione.
15.19 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare:
a) assume e licenzia il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
b) istituisce e ordina gli uffici della Fondazione;
c) approva eventuali regolamenti interni;
d) delibera, con il voto favorevole della maggioranza le modifiche dello statuto;
e) accetta contributi, donazioni, disposizioni testamentarie e delibera l’acquisto e l’alienazione di beni mobili e immobili;
f) delibera gli incrementi del patrimonio;
g) delibera la costituzione di trust;
i) nomina il direttore generale della Fondazione e nomina tra i suoi membri il Vicepresidente della Fondazione;
l) delibera la costituzione e la partecipazione a società di capitali e ad altri enti;
m) esercita tutti i poteri e assume tutte le decisioni che lo statuto non demanda espressamente ad altri organi della Fondazione;
n) conferisce speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
o) delibera lo scioglimento previo parere dell’Assemblea dei Soci espresso con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell’Assemblea, e l’estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni di questo Statuto.
p) nomina uno o più liquidatori e determina i modi di liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni dell’articolo 30 del Codice Civile (Liquidazione) e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice.
15.20 Le deliberazioni che riguardano le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere adottate validamente con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio.
15.21 Se ne ravvisa l’opportunità, il Consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo composto da due membri al quale può delegare specifici compiti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
15.22 Il Consiglio di amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i membri.
15.23 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Le decisioni del Consiglio d’amministrazione, non computandosi le astensioni, sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
15.24 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
15.25 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e dimostrate.
15.26 Il Consiglio nomina un Segretario per la stesura dei verbali delle riunioni dei suoi membri. Il Segretario può anche essere un estraneo al Consiglio.
15.27 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.
Le decisioni dei Consiglieri devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio d’amministrazione da tenersi nei modi previsti dal decreto legislativo 117/2017.
15.28 L’organo amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
 

ART. 16 - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE
16.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Assemblea fra i suoi componenti. La nomina del Presidente è a vita.
16.2 Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio d’amministrazione.
16.3 Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ne firma gli atti. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nei pertinenti registi pubblici, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni, anche avvalendosi dell’opera del Direttore generale;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- in caso di urgenza adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse della Fondazione; tali provvedimenti devono poi essere sottoposti all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva che deve essere convocata dallo stesso Presidente entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento urgente.
16.4 Il Presidente della Fondazione può delegare i propri compiti in tutto o in parte al Direttore generale e a uno o a più membri del Consiglio d’amministrazione.
16.5 Il presidente della Fondazione risponde del proprio agire di fronte al Consiglio di amministrazione.
16.6 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
16.7 In caso di assenza o impedimento del Presidente l’Organo amministrativo nomina fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
16.8 Il Vicepresidente della Fondazione sostituisce il Presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento.
16.9 La sottoscrizione del Vicepresidente fa piena fede dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
 

ART. 17 - IL DIRETTORE GENERALE
17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha il potere d’istituire e nominare il Direttore generale della Fondazione, che può anche essere un membro della Fondazione, Fondatore o Partecipante e membro dello stesso Consiglio d’Amministrazione.
17.2 Il Direttore generale della Fondazione è nominato con un contratto di lavoro di diritto privato e deve essere scelto tra persone con esperienza almeno quinquennale di gestione esercitata in autonomia di risorse finanziarie, umane e tecniche d’imprese o enti pubblici o privati.
17.3 Il Direttore generale alla scadenza del contratto, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, resta in carica per l’ordinaria amministrazione della Fondazione sino all’entrata in servizio del suo successore.
18.4 La rappresentanza legale della Fondazione spetta anche al Direttore generale.
17.5 Il Direttore generale ha tutti poteri di gestione della Fondazione e, nei limiti dei poteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, può, quindi, acquisire e disporre delle risorse finanziarie, umane e strutturali della Fondazione.
17.6 Il Direttore generale è investito dei seguenti compiti:
- esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- collaborazione col Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- gestione delle risorse economiche della Fondazione e, in particolare, dei suoi conti correnti bancari;
- utilizzo, con poteri di firma, dei sistemi di home banking;
- cura ed esecuzione dei pagamenti ai dipendenti e ai fornitori;
- cura dei rapporti della Fondazione con gli enti pubblici, con i soggetti privati e con le autorità amministrative e politiche;
- esercizio degli altri poteri che il Consiglio di Amministrazione gli dovesse delegare di volta in volta o in modo generale;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, escluse quelle nelle quali si discute del suo rapporto di lavoro con la Fondazione.
 

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO
18.1 L’Organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
18.2 L’Organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
18.3 L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
19.1 E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
 

ART. 20 - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.
20.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore) del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo amministrativo.
20.3 In caso di sopravvenuta impossibilità di gestione della Fondazione le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione saranno impartite nell’ordine, dal rappresentante pro tempore del governo presso la Regione Emilia-Romagna o dal presidente pro tempore della giunta regionale della Emilia-Romagna o dal sindaco pro tempore del Comune di Salsomaggiore.
20.4 Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
 

ART. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO
21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
 

ART. 22 - OBBLIGHI IN ATTESA DEL RICONOSCIMENTO
22.1 Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto di trasformazione.
I membri del Consiglio di amministrazione devono prodigarsi insieme ai fondatori per ottenere dalle competenti autorità amministrative il beneficio della personalità giuridica.
22.2 In attesa del riconoscimento della personalità giuridica i fondatori e i membri del Consiglio di amministrazione devono comportarsi con prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dotazione ed evitarne il deperimento.