"Si rammenta che la
legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
internet", ha stabilito l’interdizione perpetua da qualunque incarico
nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture
pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia
condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art.
444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento") per delitti di natura sessuale
su minori o di pedopornografia (articoli 5 e 8).
Data la particolare
delicatezza del compito degli adulti che vengono a contatto con bambini
e ragazzi allontanati dalla famiglia, si richiede inoltre che gli stessi
possiedano idonee qualità morali. Le qualità morali possedute sono
dichiarate dall’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con
riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione, nonché del fatto di non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380
e 381 del codice di procedura penale, di non aver riportato condanne con
sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti
non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli
effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si
considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale."
(R.E.R. Giunta
Regionale n. 846 del 11 giugno 2007, "Direttiva in materia di
affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi",
ppgg. 33 e 34) |