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  Il sistema tributario italiano prevede, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a nostro favore agevolazioni fiscali da far valere nella dichiarazione dei redditi, sia come detrazioni dall’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.

LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

LA DETRAZIONE D’IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Vedi la

Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 
redatta dall'Agenzia delle Entrate.

 

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