Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, a partire dal
17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, le persone
fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti
commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo,
in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in
natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più
specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei
due limiti).
Più precisamente:
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in
denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale,
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in
base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa
specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione
attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera),
deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione
analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi
valori.